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Il Tribunale

La sede principale del Tribunale di Trento  è ubicata nel Palazzo di giustizia, sito in Largo Pigarelli, che fu inaugurato dall'imperatore austriaco Francesco Giuseppe nel 1881, destinato ad ospitare l’Imperal Regio Tribunale.

Il Palazzo, ora di proprietà della Provincia di Trento, fu progettato nel 1876 dall'architetto austriaco Karl Schaden (Vienna, 8 giugno 1843 - 6 luglio 1914), su progetto preliminare del nuovo complesso tribunale-carcere trentino di Ignazio Liberi.

Si tratta di un edificio in stile neogotico e neoclassico, in quanto Schaden, funzionario imperiale, era esponente del movimento viennese "universalista" (fonte Wikipedia).

La sede secondaria del Tribunale, che ospita gli uffici di cancelleria volontaria monocratica, esecuzioni mobiliari e immobiliari, recupero crediti e spese di giustizia è ubicata in Via Jacopo Aconcio, 2.

Il circondario comprende 153 comuni, per un bacino di utenza di circa 400.000 abitanti.

Il termine latino, da cui deriva l’italiano "tribunale", indicava in origine la tribuna dalla quale il giudice amministrava la giustizia. Nell’ordinamento giudiziario italiano il tribunale identifica l’organo giurisdizionale che ha composizione monocratica o collegiale (giudice unico di primo grado). Nel campo civile ha competenza per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace. E’ inoltre sempre competente per tutte le cause relative allo stato e alla capacità delle persone, per la querela di falso, per la dichiarazione di fallimento e le cause che ne derivano, oltreché per le controversie di valore indeterminabile. E’ inoltre giudice di appello rispetto alle sentenze del giudice di pace. In materia penale, il tribunale ordinario, che esercita la giurisdizione in primo grado, è competente per i reati che non appartengono alla competenza del giudice di pace o della corte di assise.

La funzione fondamentale del Tribunale è quella di assicurare una risposta giusta e fornita in tempi ragionevoli alle esigenze dei cittadini di vedere risolte le loro controversie – di ampio spessore oppure minute – tanto da costituire da sempre “la ragionevole durata del processo“ un obiettivo da perseguire, oltre che un valore fondamentale della nostra Costituzione. Lo stesso art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950, entrata in vigore nel nostro ordinamento solo nel 1955, sancisce “Il diritto di ogni persona ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti un Tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta“.

Statuizione questa, sinteticamente espressiva di fondamentali principi giuridici elaborati dai sistemi giuridici europei, che ha oggi trovato un ulteriore riconoscimento nell’art. 111 Cost., nel quale, tra l’altro si è ritenuto di ribadire che “La legge assicura la ragionevole durata“ del processo in condizioni di parità tra le parti e di imparzialità e terzietà del giudice.

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